(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 25 giugno 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soppressione del ruolo unico speciale 1. Il ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale, istituito dall'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1984, n. 59, e' soppresso. 2. Il personale del ruolo speciale e' inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con le modalita' indicate dalla presente legge. 3. Per effetto della soppressione del ruolo unico speciale e del conseguente inquadramento del personale, la dotazione organica complessiva del ruolo regionale e' stabilita come segue: Dotazione Qualifiche funzionali (n. posti) --- -- 2a qualifica dirigenziale............................. 121 1a qualifica dirigenziale............................. 374 VIII qualifica........................................ 1.060 VII qualifica......................................... 1.077 VI qualifica.......................................... 1.395 V qualifica........................................... 272 IV qualifica.......................................... 830 III qualifica......................................... 250 II qualifica.......................................... 11 --------- Totale. . .5.390