(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32
                         del 25 giugno 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Soppressione del ruolo unico speciale
 
   1.  Il  ruolo  unico  speciale  ad esaurimento del personale della
formazione professionale, istituito dall'art. 4 della legge regionale
4 settembre 1984, n. 59, e' soppresso.
   2.  Il  personale del ruolo speciale e' inquadrato nel ruolo unico
del personale regionale con  le  modalita'  indicate  dalla  presente
legge.
   3.  Per  effetto della soppressione del ruolo unico speciale e del
conseguente  inquadramento  del  personale,  la  dotazione   organica
complessiva del ruolo regionale e' stabilita come segue:
 
                                                          Dotazione
           Qualifiche funzionali                          (n. posti)
                   ---                                        --
2a qualifica dirigenziale.............................       121
1a qualifica dirigenziale.............................       374
VIII qualifica........................................     1.060
VII qualifica.........................................     1.077
VI qualifica..........................................     1.395
V qualifica...........................................       272
IV qualifica..........................................       830
III qualifica.........................................       250
II qualifica..........................................        11
                                                            ---------
                                                     Totale. . .5.390